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Statuto

Statuto ICEF

Statuto dell’associazione “ICEF Iniziative Culturali, Educative e Familiari”
Articolo 1

È costituita l’associazione “ICEF – Iniziative Culturali, Educative e Familiari”, denominata anche brevemente ICEF, con sede in Roma. La sua attività è intesa a promuovere ed incoraggiare studi e ricerche utili a permeare i valori della vita sociale con i valori dell’etica cristiana.

Articolo 2

Per realizzare il proprio scopo, l’ICEF si propone di erogare provvidenze che:
a)    agevolino l’istituzione, l’organizzazione e il mantenimento di corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa volta ad approfondire la visione cristiana dell’uomo e della famiglia;
b)    favoriscano la premiazione, la pubblicazione e la divulgazione di studi, ricerche e lavori monografici attinenti le regole del comportamento umano e il bene comune;
c)    sostengano la produzione, la conservazione e la conoscenza di beni artistici, architettonici ed ambientali di particolare interesse per la migliore elevazione della convivenza civile;
d)    promuovano la costituzione e il mantenimento di istituzioni per la ricerca e l’insegnamento.
Tali compiti l’ICEF intende svolgere senza fine di lucro anche in collegamento con altri enti aventi finalità analoghe e con gli organismi internazionali della ricerca scientifica.

Articolo 3

L’ICEF provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che gli derivano dalla dotazione patrimoniale, dalle contribuzioni dei suoi membri e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

Articolo 4

Sono organi dell’ICEF l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Consiglio per la revisione dei Conti.

Articolo 5

L’Assemblea è composta da coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’ICEF e da quanti altri, fattivamente collaborando alla realizzazione dei suoi fini, vengano chiamati a farne parte.

Articolo 6

L’Assemblea indirizza l’attività statutaria, provvede alla nomina degli altri organi dell’ICEF ed approva il preventivo e il consuntivo, stabilendo altresì l’entità delle contribuzioni dei propri componenti in relazione alle esigenze dei bilanci e ai fini dell’eventuale reintegrazione della dotazione patrimoniale.

Articolo 7

L’Assemblea, presieduta dal Presidente, è convocata, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, a norma dell’articolo 20 del codice civile. Le deliberazioni sono assunte a norma dell’articolo 21 del codice civile. Per le modifiche statutarie, la chiamata di nuovi membri nella stessa Assemblea, le donazioni e le altre liberalità è invece necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da quattro altri membri, rieleggibili, dura in carica tre anni.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza, l’intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la elezione dei nuovi amministratori.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione realizza e coordina il conseguimento dei fini statutari conformità agli indirizzi dell’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, salvo quanto riservato all’Assemblea, con l’obbligo di predisporre i bilanci.

Articolo 10

Il consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente, assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’ICEF verso i terzi ed in giudizio.
Il Presidente sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 12

La vigilanza sull’amministrazione è esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti, rieleggibili, che dura in carica quattro anni.

Articolo 13

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14

I membri dell’Assemblea che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati all’ICEF, come non possono ripetere le contribuzione versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Articolo 15

Le cariche di Presidente, membro di Consiglio di Amministrazione e del Collegio per la revisione dei conti non sono remunerate, né possono essere compensate le altre prestazioni che i componenti gli stessi organi abbiano reso all’ICEF.

Articolo 16

Con il regolamento interno, approvato dall’Assemblea, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

Articolo 17

In caso di estinzione dell’ICEF, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta alla persona giuridica che l’Assemblea crederà opportuno designare.